Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Verifica anomalia

Offerta anomala - Verifica anomalia
QUESITO del 25/10/2007

L’art. 31 ter, comma 6 della L.R.Veneto n. 27/2003 e s.m.i. prevede che, in attesa dell’istituzione e organizzazione dei comitati provinciali per la valutazione delle offerte anomale (nelle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria), le stazioni appaltanti verificano le offerte anomale mediante l’organo competente in base alla legislazione vigente, senza fornire l’indicazione di tale organo. Il codice dei contratti pubblici (artt. 86, 87, 88), per le procedure sopra soglia comunitaria, indica genericamente nelle “stazioni apaltanti” il soggetto che procede alla richiesta di giustificazioni e alla verifica. Anche per le procedure sotto soglia, nel codice dei contratti, mediante il rinvio contenuto nell’art. 122, comma 9, si fa riferimento generico alle stazioni appaltanti, senza che vi sia indicazione dello specifico soggetto incaricato della verifica. L’art. 89, c. 2 del D.P.R. 554/1999 individua nel responsabile del procedimento il soggetto che esamina le giustificazioni e valuta la congruità dell’offerta, ma solo nel caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. L’art. 89, c.4 del DPR 554 individua nel RUP il soggetto deputato a tale verifica nelle procedurte sotto soglia, ma solo nel caso di offerte in numero inferiore a cinque (in tala caso non sarebbe nepure applicabile il meccanismo di calcolo per l’individuazione delle soglie di anomalia). Si chiede. - quale sia il soggetto previsto dalla normativa vigente per la verifica delle offerte anomale nelle procedure inferiori alla soglia comunitaria e nei casi in cui il numero delle offerte è pari o superiore a cinque; - -se l’organo incaricato della verifica possa essere individuato da ciascuna stazione appaltante nell’ambito del proprio ordinamento e della propria autonomia organizzativa; - se alla verifica possa provvedere la commissione di gara, eventualmente incaricata anche di tale adempimento nell’atto di nomina.

Appalto lavori pubblici. L'art. 88 Dlg. 163/2006 comma 7, prevede il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. Si chiede: qualora la stazione appaltante abbia considerato la prima migliore offerta come anomala, deve procedere al nuovo calcolo della soglia di anomalia per l'individuazione della nuova offerta oppure deve procedere all'aggiudicazione definitiva a favore dell'offerta risultata seconda in graduatoria e non sospetta di anomalia?

Ipotesi di verifica offerta anomala in un appalto di lavori pubblici mediante offerta economicamente più vantaggiosa: deve essere verificata anche l'offerta tecnica oltre a quella economica? Se si in quale modalità?

Si fa riferimento al D.P.R. 207/2010, per conoscere la modalità di svolgimento dell’aggiudicazione provvisoria a seguito di verifica delle offerte anomale per l’affidamento di contratti di servizi o forniture. All’art. 284 del “regolamento” è detto che “si applica l’art. 121”. L’art. 121, al comma 2, prevede che si chiuda la seduta pubblica per richiedersi le giustificazioni e, al comma 3, postula che successivamente “in seduta pubblica” si dichiari l’eventuale anomalia delle offerte, dichiarando l’aggiudicazione provvisoria (analoga procedura è prevista al comma 8 per contratti sottosoglia). Atteso che non è più richiesta la presentazione delle giustificazioni all’atto dell’offerta, lo scrivente interpreta doversi sospendere la seduta ex art. 117 regolamento e aggiornarla ad una successiva, necessariamente pubblica, nel corso della quale dare conto della verifica. Si chiede di conoscere se l’orientamento è corretto o se si possa semplicemente valutare la congruità e comunicarne l’esito e l’aggiudicazione provvisoria nei modi ex art. 77 del codice, senza apposita seduta pubblica. Si chiede inoltre di sapere se la data della seduta, considerati i tempi di verifica possa venire comunicata successivamente agli interessati.

L'art. 95 del d. lgs. 50/2016 stabilisce (al comma 10) che la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, verifica che il costo della manodopera indicato dal miglior offerente sia non inferiore ai minimi previsti dalle apposite tabelle ministeriali. Si chiede se tale verifica vada eseguita anche nelle gare ove è prevista l'aggiudicazione al prezzo più basso con ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale. A mio modesto parere tale verifica, nel caso sopra prospettato, non andrebbe effettuata in quanto è già il sistema delineato dall'art. 97 comma 2 del d. lgs. 50/2016 a determinare quali siano le offerte anomale nel loro insieme (comprendente anche il costo della manodopera). Grazie, cordiali saluti.